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martedì 2 marzo 2010

Il processo penale

Ottava lezione di diritto pubblico: la Magistratura
La giurisdizione penale è diretta ad applicare le responsabilità penali e le ralative sanzioni. A differenza del processo civile l'azione penale è obbligatoria ed esercitata dallo Stato per mezzo del Pubblico Ministero (PM). Chi ha subito il comportamento criminoso o i suoi familiari (in caso di morte) può costituirsi PARTE CIVILE, chiedendo il risarcimento dei danni morali, materiali o della salute. Il processo penale ha inizio comunque anche senza denuncia da parte dei testimoni o delle persone danneggiate. Una parziale eccezione a questo principio è rappresentata dai reati perseguibili solo su querela. Le parti del processo penale sono:
  • Pubblico Ministero
  • Imputato

Il Pm è il magistrato titolare della pubblica accusa ed è organizzato in uffici istituiti presso i Tribunali ordinari, i Tribunali per i minorenni, le Corti d'Appello e le Corti di Cassazione. L'imputato non è considerato colpevole sino alla sentenza definitiva e, quindi, non può essere sottoposto a restrizione della libertà personale sino a quando la sentenza non è passata in giudicato. Fino a tale momento le misure cautelari possono essere disposte solo per i delitti più gravi ed esclusivamente in caso di pericolo di fuga, d'inquinamento delle prove o che l'imputato possa commettere gravi delitti. L'imputato, entro dieci giorni dall'ordinanza che dispone la misura coercitiva, può proporre richiesta di riesame. Al pari del processo civile, il giudice è terzo, cioè imparziale, indipendente da accusa e difesa. I reati si distinguono in

  • Delitti - ergastolo; reclusione o multa
  • Contravvenzioni - arresto o ammenda

Gli organi del Processo penale sono

  • Giudice di Pace
  • Tribunale
  • Tribunale dei minori
  • Corte di Assise
  • Corte d'Assise d'Appello
  • Corte di Cassazione
  • Giudice per le indagini preliminari (Gip)
  • Giudice per l'udienza preliminare (Gup)
  • Magistratura di Sorveglianza

Il processo penale si divide in tre fasi

  • La fase delle indagini preliminari o istruttoria, due gli organi impegnati: il Pm, che svolge l'attività investigativa. In questa fase la persona coinvolta può restare all'oscuro di tutto ed è previsto che egli sia messo al corrente delle indagini con un avviso di garanzia solo se occorre compiere atti ai quali il difensore ha il diritto di assistere (interrogatori, perquisizioni...); il Gip che svolge funzioni di controllo sulla legittimità dell'attività condotto dal Pm e sulla correttezza relativa all'azione penale. Le indagini preliminari possono durare sei mesi, con possibilità di proroga da parte del Gip su richiesta del Pm. Al termine delle indagini, il Pm può presentare richiesta di archiviazione al Gip, se ritiene l'accusa infondata; oppure esercitare l'azione penale, con la richiesta di rinvio a giudizio, formulando i capi di imputazione nei confronti dell'indagato che diviene così l'imputato. In questo secondo caso si passa all'udienza preliminare.
  • Udienza Preliminare, nella quale il Gup (giudice per l'udienza preliminare) ascolta le parti (Pm e imputato) e sulla base delle prove raccolte decreta il rinvio a giudizio, cioè il passaggio all'udienza vera e propria o emette la sentenza di non procedere, se non accoglie la richiesta del Pm.
  • Il dibattimento, è la fase più importante e decisiva del processo ed è affidata ad un giudice diverso dal Gup. In questa fase si presentano le prove ed avviene l'interrogazione dei testimoni. Al termine del contraddittorio le parti (imputato, attraverso il difensore, e Pm) formulano le loro richieste. Quindi, il giudice si ritira in Camera di Consiglio ed emette una sentenza.

I procedimenti alternativi sono

  • Il giudizio abbreviato, che è richiesto dall'imputato con il consenso del Pm, quando le prove acquisite nel corso delle indagini sono sufficienti per concludere la causa.
  • Il patteggiamento, si ha quando l'imputato si dichiara colpevole e si accorda con il pm, ottenendo in cambio uno sconto della pena.
  • Il giudizio direttissimo, avviene quando l'imputato è colto in flagranza o abbia confessato. Si saltano così le indagini preliminari e dell'udienza preliminare e si procede con il dibattimento.
  • Il giudizio immediato, quando è evidente la cokpevolezza e anche in questo caso si salta l'udienza preliminare.
  • Il procedimento per decreto, è la massima semplificazione e si applica solo per i reati punibili con pena pecuniaria. Il giudice, senza alcun contraddittorio, emana un decreto di condanna. Se il condannato si oppone, si instaura un normale processo.

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