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Swarovski

mercoledì 10 marzo 2010

La giustizia amministrativa

Nona lezione: il processo penale

Per giustizia amministrativa si intende l'insieme dei mezzi concessi dall'ordinamento giuridico ai singoli per tutelare le posizioni giuridiche soggettive di cui risultino titolari nei confronti della Pubblica Amministrazione (P.U.)
Gli organi investiti di giurisdizione amministrativa sono
  • Giudici amministrativi generali o ordinari
  1. di primo grado: TAR
  2. di secondo grado: Consiglio di Stato; il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione (organo d'appello operante in Sicilia)
  • Giudici amministrativi speciali, competenti su controversie speciali:
  1. la Corte dei Conti
  2. le Commissioni tributarie
  3. I tribunali delle acque pubbliche

Poi, c'è il difensore civico che è istituito in diverse Regioni ed Enti locali, il difensore civico è un organo monocratico che svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione, cui qualunque cittadino può rivolgersi, senza formalità, per segnalare disfunzioni, abusi, carenze, ritardi di cui l'Amministrazione sia imputabile nei confronti dei cittadini. Egli assicura il buon andamento delle pratiche presso gli uffici dell'Amministrazione; individua inefficienze e disfunzioni della burocrazia; in caso di inerzia o di omissione da parte delle Amministraizoni provinciali o regionali nel compiere atti obbligatori per legge, può nominare un commissario ad acta, che vi provvede entro 90 giorni. Per approfondimenti sugli organi sopra menzionati potete cliccare sulle varie parole. Voglio soffermarmi solo per un attimo sul Tar: sono i tribunali amministrativi regionali, istituiti con la legge 1034/71, in attuazione all'articolo 125 della Costituzione, nei venti capoluoghi regionali.

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