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mercoledì 10 marzo 2010

Le Regioni: poteri, organi e federalismo.

Decina lezione di diritto pubblico: la giurisdizione amministrativa

Il nostro è uno Stato regionale, in quanto accanto all'ente pubblico Stato figurano anche le Regioni, enti pubblici territoriali, dotate di personalità giuridica eslusivamente interna e di un certo grado di autonomia politica, legislativa ed amministrativa. La Costituzione prevede due tipi di regioni:

  • A statuto ordinario
  • A statuto speciale

Le Regioni statuto ordinario sono quindici e sono state istituite nel 1970; la loro organizzazione e le loro funzioni sono disciplinate dalla Costituzione. Le Regioni a statuto speciale sono cinque ( Sicilia, Sardegna, Valle D'Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia). Esse godono di un'autonomia più ampia rispetto alle altre regioni per diversi motivi (posizione geografica, questioni sociali, minoranze linguistiche ed etniche...). Sono organi della Regione:

  • Il Consiglio Regionale
  • La Giunta Regionale
  • Il Presidente della Regione

Il Consiglio regionale è l'organo deliberativo della Regione e dura in carica cinque anni. Il Consiglio delibera lo Statuto (per le regioni a statuto ordinario), può presentare alle Camere proposte di legge di interesse regionale, elegge i rappresentanti regionali che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica, decide l'indirizzo politico della Regione, controlla l'operato della Giunta e del Presidente della Regione. Il Consiglio è sciolto previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere obbligatorio della Commissione parlamentare per le questioni regionali, quando abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o per garantire la sicurezza nazionale. Il Consiglio inoltre si scioglie quando vi è l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte oppure le dimissioni volontarie dello stesso o ancora le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio.

La Giunta Regionale, composta dal presidente e dagli assessori, è l'organo esecutivo della Regione. E' nominata dal Presidente. La Giunta ha competenza amministrativa generale, in particolare provvede alla predisposizione e alla presentazione del bilancio e del conto consuntivo regionale e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio; ha il potere di iniziativa legislativa regionale, ma - a differenza del Governo - non ha la facoltà di emanare decreti.

Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. Rappresenta la Regione nei rapporti con lo Stato e con le altre Regioni, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegato dallo Stato alla Regione, secondo le istruzioni del Governo, partecipa alla Conferenza permanente Stato-Regioni e alla Conferenza Unificata.

La Riforma Federalista della Costituzione

La legge costituzionale, approvata in seconda lettura l'8 marzo 2001, recante "Modiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", prosegue un percorso già iniziato (con le leggi costituzionali 1/99 e 2/2001) e finalizzato ad attuare una riforma federalista dello Stato. La legge è approvata in chiusura della tredicesima legislatura in un clima di disaccordo fra i due schieramenti politici che nonha consentito il raggiungimento della maggioranza dei due terzi. E' stato pertanto richiesto il referendum popolare, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione. Il 7 ottobre 2001 si è svolto il primo referendum confermativo della nostra storia, che si è caratterizzato per la bassa affluenza (34 per cento). Siccome non era previsto alcun quorum, perché si trattava di un referendum costituzionale, ha prevalso il sì, con il 64,8%.

Le principali innovazioni che introduce la riforma sono

  • Nuova formulazione dell'articolo 118. "I Comuni, le Province, le città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni".
  • Nuova formulazione dell'articolo 117. Viene introdotto il principio della sussidiarietà legislativa su alcune materie che non sono più di competenza statale. In tali materie le Regioni possono concludere accordi con gli altri Stati ed intese con gli enti territoriali.
  • Viene riconosciuto il principio di sussidiarietà amministrativa, che viene affidata ai Comuni
  • Viene previsto il federalismo fiscale (articolo 119) che introduce il principio dell'autosostentamento di ogni ente territoriale, salvo la perequazione stabilita dallo Stato a favore dei territori economicamente più disagiati.
  • Viene eliminata la figura del Commissario del Governo.
  • Sono abrogati gli articoli 115, 128 e 129 della Costituzione.
  • Vengono anche abrogati il primo comma degli articoli 125 e 130, che prevedevano il controllo da parte di un organo dello stato sugli atti amministrativi della Regione e il controllo sulla legittimità degli atti degli Enti locali da parte della Regione.

Nel momento in cui si scrive si sta andando sempre più nella direzione del federalismo fiscale.

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